Atti processuali, utilizzabilità, domiciliatario www.altalex.com

  • 15-03-2012
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MASSIMA  L'atto processuale trasmesso a mezzo telefax è pienamente utilizzabile perché si presume conforme all'originale ...

MASSIMA  

L'atto processuale trasmesso a mezzo telefax è pienamente utilizzabile perché si presume conforme all'originale ai sensi dell'art. 2719 cod. civ.

Tribunale Rovigo, sez. Adria, ordinanza 14.02.2012Sezione distaccata di Adria

Ordinanza 14 febbraio 2012

Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta in data nella causa n. 292/2011 R.G.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

La parte opposta ha eccepito, nella memoria di cui all'art. 183, VI comma n. 3 c.p.c., la inutilizzabilità e la non conformità delle memorie depositate ai sensi dell'art. 183, VI comma n. 1 e 2 c.p.c. dalla parte opponente, perché trasmesse all'avvocato domiciliatario via fax, senza rispettare il disposto dell'art. 1 lett. a) della l. n. 183/1993, che prevede la necessità che anche al difensore ricevente l'atto giudiziario sia stata conferita la procura alle liti.

Alcune pronunce di merito e di legittimità hanno rinvenuto nel dettato normativo richiamato un limite alla utilizzabilità delle memorie (cfr. Cass., 28 giugno 2004, n. 11955: "È inammissibile l'atto (nel caso, memoria) trasmesso a distanza a mezzo mezzo telefax dall'avvocato difensore ad altro avvocato domiciliatario, non potendo nel caso considerarsi la copia fotoriprodotta da quest'ultimo ricevuta e depositata in giudizio essere conforme all'originale, stante il difetto del requisito, richiesto dall'art. 1, comma primo lett. a), Legge n. 183 del 1993 (recante "Norme in materia di utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione degli atti relativi a procedimenti giurisdizionali" ), della ricezione dell'atto da parte di avvocato cui (pure) sia stata conferita procura ex art. 83 cod. proc. civ."; Tribunale di Ascoli Piceno del 19 gennaio 2002: "La memoria in copia fotoriprodotta trasmessa a mezzo fax, depositata ai sensi dell'art. 184, comma 1, c.p.c., che è priva sia dell'attestazione di conformità all'originale, sia della sottoscrizione del difensore ricevente, non è utilizzabile in giudizio"; Tribunale di Udine 13 novembre 2001: "Nel caso di trasmissione a mezzo telefax di un atto del processo la conformità all'originale della copia fotoriprodotta postula il rispetto di tutte le condizioni previste dalla l. 7 giugno 1993 n. 183 (nella specie, non è stata considerata conforme all'atto trasmesso la copia fotoriprodotta di un atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo sottoscritta dall'avvocato ricevente, contemplato nella procura, ma il cui originale non conteneva la dichiarazione di conformità all'atto trasmesso dell'avvocato estensore e trasmittente)"; le più recenti sentenze, invece, ritengono che la legge in questione non ponga un limite di validità o efficacia all'atto processuale teletrasmesso, ma di autenticità sicché la copia dell'atto priva di uno o più dei requisiti previsti dall'art. 1 della l. n. 183 del 1993 non sarebbe né nulla né inammissibile, ma presuntivamente conforme all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., così che alcun problema alla sua utilizzabilità deriverebbe, salvo che venisse disconosciuta ai sensi dell'art. 215 c.p.c. nella prima difesa utile (cfr. Cass., 19 ottobre 2011, n. 21656: "È ammissibile il ricorso per cassazione, ancorché manchi la certificazione, da parte del difensore, di autenticità della firma della procura conferita in calce o a margine di uno degli atti indicati all'art. 83 cod. proc. civ. e posta prima della firma del difensore, nel caso in cui possa comunque provarsene l'autenticità per avere il difensore trasmesso, via telefax, al difensore della controparte la copia del ricorso - da ritenere conforme all'originale ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., ove non disconosciuta - recante la sua sottoscrizione e quella della parte assistita, in calce alla procura speciale, nonché un'ulteriore procura speciale a ratifica di quella rilasciata in precedenza"; Cass., 11 marzo 2009, n. 5883: "con riferimento alla disciplina relativa all'utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione tra avvocati in ordine alla trasmissione di atti processuali, la leggibilità della sottoscrizione del mittente è prescritta dall'art. 1 della legge 7 giugno 1993, n. 183, non ai fini dell'esistenza o della validità dell'atto, ma della possibilità di considerare la copia ricevuta come conforme all'originale inviato con mezzo telematico, con la conseguenza che la mancanza di tale requisito ha rilievo solo nel caso in cui detta conformità venga posta in discussione"; cfr. Cass., 29 marzo 2010, n. 7521: "In tema di utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione tra avvocati per la trasmissione di atti processuali, l'art. 1 della legge 7 giugno 1993, n. 183, prevedendo che la copia fotoriprodotta e teletrasmessa dell'atto si considera conforme all'originale in presenza dei requisiti previsti dalla stessa norma, ha introdotto una presunzione assoluta di conformità della copia trasmessa all'originale, equiparando - limitatamente all'oggetto (atti o provvedimenti processuali) ed alle finalità della norma - l'attestazione dell'avvocato a quella del pubblico ufficiale competente. Tale disposizione ha, pertanto, ampliato, limitatamente all'ambito processuale, la prima delle due ipotesi alternative di conformità della copia disciplinate dall'art. 2719 cod. civ., lasciando immutata la previsione di cui all'ultima parte della norma, con la conseguenza che nel caso in cui la copia non possa ritenersi conforme all'originale per difetto dei requisiti di legge, l'efficacia della copia deve essere comunque verificata, valutando se vi sia stato l'espresso disconoscimento della conformità all'originale"; cfr. anche altro orientamento che ritiene sanata la nullità allorché la parte - come nel caso di specie - abbia potuto replicare al contenuto dell'atto, per raggiungimento dello scopo, Cass., 15 marzo 2010, n. 6237: "nel giudizio di cassazione, qualora la notificazione del controricorso e del ricorso incidentale abbia avuto luogo per via telematica, l'inosservanza dei requisiti prescritti dall'art. 1, lett. a) e c), della legge 7 giugno 1993, n. 183 (nella specie, dovuta all'effettuazione della comunicazione da parte di domiciliatario non munito di procura e senza dichiarazione di conformità all'originale della copia teletrasmessa) si traduce nella nullità dell'atto, che resta tuttavia sanata, ai sensi dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., con conseguente ammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale, ove il ricorrente abbia comunque potuto replicare al contenuto degli stessi, dovendosi ritenere che, nonostante le irregolarità della trasmissione, l'atto abbia raggiunto lo scopo cui era destinato").

Ne consegue che non essendo stato proposto formale disconoscimento, la memoria deve presumersi conforme all'originale e pienamente utilizzabile.

Nel merito i capitoli istruttori formulati dalla parte attrice sono inammissibili, quanto al capitolo 2 perché generico, non essendo indicato né il momento della contestazione né le modalità, il capitolo 3 è irrilevante poiché il mero contatto non implica anche la contestazione della merce, il capitolo 4 è documentale, i capitoli 5 e 6 sono del tutto generici e irrilevanti alla luce della mancata tempestiva contestazione dei vizi.

L'istanza formulata ai sensi dell'art. 210 c.p.c. è inammissibile perché irrilevante ai fini decisori.

Sono, invece, ammissibili e rilevanti i capitoli istruttori formulati dalla parte opposta (ad eccezione del capitolo 4 che è generico).

P.Q.M.

A) NON AMMETTE i mezzi istruttori richiesti dalla parte opponente, abilitandola alla prova contraria;

B) AMMETTE quelli dedotti dalla parte opposta, con i limiti di cui in motivazione;

C) RINVIA per l'escussione di due testi per parte all'udienza del.....alle ore...

Si comunichi.

Adria, 14 febbraio 2012

IL GIUDICE

dott. Mauro Martinelli