Tariffe forensi previgenti vanno applicate fino ai nuovi parametri ministeriali

  • 21-03-2012
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Tribunale di Cagliari Sezione Civile Sentenza 22 febbraio 2012, n. 499

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Le Tariffe forensi previgenti vanno applicate fino ai nuovi parametri ministeriali

 

Le disposizioni del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nella parte sui Servizi Professionali, sono in vigore, mentre non risultano emessi i decreti previsti dal Decreto stesso, sicché dovendo, comunque, il tribunale liquidare le spese del giudizio appare corretto continuare a rifarsi - quanto ai valori - alle tariffe professionali.

 

Tribunale di Cagliari

Sezione Civile

Sentenza 22 febbraio 2012, n. 499

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CAGLIARI

SEZIONE CIVILE il dott. Vincenzo Aquaro in funzione di giudice unico ha pronunziato, ai sensi dell'articolo 281 sexies cpp, la seguente:

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 6279 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili per l'anno 2008

e promossa da:

Y. S.p.A., con sede in W. ed elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Brunello Acquas che la rappresenta in forza di procura in margine alla citazione

attrice

contro:

M. G. titolare dell'omonima ditta di Autotrasporti con sede in X. ed elettivamente domiciliato in La Maddalena presso lo studio dell'avv. Francesco Manai che lo rappresenta in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

convenuto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con citazione ritualmente notificata la Y. spa, assumendo di essere creditrice nei confronti della controparte della somma di € 26.975,39 in dipendenza della fornitura di prodotti petroliferi, ha assunto le conclusioni riportate:

"1) accertare che la società attrice ha effettuato, in favore del convenuto, le forniture di prodotti petroliferi menzionate nelle fatture/bolle descritte nell'atto introduttivo del presente giudizio; e, per l'effetto,

2) rigettare ogni avversa difesa; e

3) condannare il convenuto al pagamento, in favore della società attrice, per i titoli dedotti, della somma di € 26.975,39 o di quell'altra, maggiore o minore, che risultasse dovuta in corso di causa o che fosse determinata anche in via di equità dal Giudice, oltre agli ulteriori interessi di mora maturati su detta somma dalla data delle singole fatture insolute fino al saldo al saggio previsto dal d. Igs. 9 ottobre 2002, n. 231;

4) con vittoria di spese ed onorari di lite, rifusione di spese generali, cassa avvocati e IVA."

Costituitosi il M. ha genericamente contestato le fatture esibite dalla controparte e sostenuto di aver regolarmente fatto fronte alle proprie obbligazioni insistendo sulla inidoneità della documentazione contabile esibita da controparte a dimostrare la pretesa.

La domanda è fondata e merita accoglimento.

La Y. sia con produzioni documentali che con prove orali - teste P. sentito nell'udienza del 5 maggio 2011 - ha offerto ampia prova del proprio credito.

Il convenuto deve per tanto essere condannato a pagare alla attrice la somma di € 26.975,39 oltre interessi dalle singole fatture al saldo.

Quanto agli oneri di lite si osserva:

il Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 (recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) al capo III intitolato Servizi professionali articolo 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate) commi 1° e 2° ha stabilito che:

"1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe."

Tali disposizioni sono in vigore mentre non risultano emessi i decreti previsti dal Decreto sicché dovendo, comunque, il tribunale liquidare le spese del giudizio appare corretto continuare a rifarsi - quanto ai valori - alle tariffe professionali.

L'articolo 96 ultimo comma cpc stabilisce: "In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata."

Tale disposizione ha introdotto nell'ordinamento una ipotesi di pena pecuniaria indipendente sia dalla domanda della parte che dalla prova di un danno riconducibile alla sua condotta processuale (testualmente Cass. 17902/2010) la cui giustificazione va trovata, comunque, nella previsione contenuta nei commi precedenti della medesima disposizione ossia nelle ipotesi in cui il soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

La condotta del convenuto risulta chiaramente connotata dal requisito - al minimo - della colpa grave avendo resistito in giudizio ingiustificatamente conscio della fondatezza delle richieste della creditrice e di essere quindi tenuto al pagamento delle somme di cui alla citazione:

PER QUESTI MOTIVI IL TRIBUNALE

disattesa ogni diversa istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando:

]] condanna la ditta di Autotrasporti di M. G. a pagare alla Y. S.p.A. la somma capitale di € 26.975,39 oltre interessi dalle singole fatture al saldo;

2) condanna M. G. a rimborsare alla Y. S.p.A. le spese del presente procedimento che si liquidano in complessivi € 3.862,58 (oltre CPA rimborso spese ed altri accessori di legge);

3) ai sensi dell'articolo 96 ultimo comma cpc pone a carico di M. G. la ulteriore somma di € 1.500,00.


Cagliari 22 febbraio 2012

IL GIUDICE

Depositato in Cancelleria il 22.02.2012