da altalex violenza sessuale di gruppo no alla punibilità del mero spettatore

  • 10-05-2012
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Violenza sessuale di gruppo: no alla punibilit� del mero spettatoreCassazione penale , sez. III, sentenza 20.04.2012 n� 15211 (Simone Marani)In...

Violenza sessuale di gruppo: no alla punibilit� del mero spettatore
Cassazione penale , sez. III, sentenza 20.04.2012 n� 15211 (Simone Marani)

In caso di violenza sessuale di gruppo, mentre è punibile l'istigatore, altrettanto non si può dire per il semplice spettatore. E' quanto ha stabilito la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 20 aprile 2012, n. 15211.

Il delitto di cui all'art. 609-octies c.p. costituisce una fattispecie autonoma di reato proprio, necessariamente plurisoggettivo, il quale consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale, laddove, quindi, la pluralità di agenti è elemento costitutivo.

Il fondamento dell'incriminazione, nonché del più gravoso trattamento sanzionatorio, è da rinvenire nel peculiare disvalore della partecipazione simultanea di più persone, in quanto, come precisato dai giudici di legittimità "una tale condotta partecipativa imprime al fatto un grado di lesività più intenso sia rispetto alla maggiore capacità di intimidazione del soggetto passivo ed al pericolo della reiterazione di atti sessuali violenti (anche attraverso lo sviluppo e l'incremento di capacità criminali singole) sia rispetto ad una più odiosa violazione della libertà sessuale della vittima nella sua ineliminabile essenza di autodeterminazione".

Sebbene l'azione collettiva presupponga la necessaria presenza di più di una persona al momento e sul luogo del delitto, l'esecuzione di questo non richiede necessariamente che ciascun compartecipe realizzi l'intera fattispecie nel concorso contestuale dell'altro o degli altri correi, ben potendo il singolo realizzare soltanto una frazione del fatto tipico di riferimento ed essendo sufficiente che la violenza o la minaccia provenga anche da uno solo degli agenti.

Il concetto di "partecipazione", evidenziano i giudici della Terza Sezione, non può essere limitato nel senso di richiedere il compimento, da parte del singolo, di un'attività tipica di violenza sessuale dovendo, invece, ritenersi estesa la punibilità (qualora sia comunque realizzato un fatto di violenza sessuale) a qualsiasi condotta partecipativa, tenuta in una situazione di effettiva presenza non da mero "spettatore", sia pure compiacente, sul luogo ed al momento del reato, che apporti un reale contributo materiale o morale all'azione collettiva.

In definitiva, conclude il giudice nomofilattico, il concorso di persone nel reato di cui all'art. 609-bis c.p., è configurabile solo nelle forme dell'istigazione, del consiglio, dell'aiuto o dell'agevolazione da parte di chi non partecipi materialmente all'esecuzione del reato stesso.

(Altalex, 10 maggio 2012. Nota di Simone Marani)