Il compenso dell’avvocato: applicazione del rito sommario speciale

  • 06-11-2018
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Con la sentenza n. 26778/18, la Cassazione ribadisce che le controversie per la liquidazione del compenso dell'avvocato nei confronti del cliente

Il Tribunale di Roma, in accoglimento del ricorso monitorio proposto da due avvocati, ingiungeva ad una società il pagamento di una somma a titolo di spettanze per la prestazione professionale prestata da questi ultimi. La società intimata proponeva opposizione, contestando la sussistenza del diritto degli avvocati al compenso per un asserito errore professionale. Il Tribunale dichiarava inammissibile tale opposizione per tardività e la società opponente decideva di proporre ricorso in Cassazione.

Con la sentenza in commento, all'esito di un'approfondita disamina dei diversi orientamenti giurisprudenziali e dottrinari formatisi al riguardo, la Cassazione ha ribadito che "le controversie per la liquidazione delle spese, onorari e diritti dell'avvocato nei confronti del cliente, previste dall'art. 28 l. n. 794/1942 (onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile), come modificata dall'art. 34 d.lgs. n. 150/2011 (disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione), devono essere trattate con la procedura di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, anche nel caso in cui la domanda abbia ad oggetto l'an della pretesa".

La Cassazione ha, in sostanza, richiamato gli orientamenti giurisprudenziali sul tema in particolare la (più) nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 4485/2018 la quale ha, finalmente, fatto luce chiarendo i seguenti punti cardine: "a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, la controversia di cui all'art. 28 della L. n. 794 del 1942, come sostituito dal d.lgs. cit., può essere introdotta: con un ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale" disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del menzionato d. lgs.; oppure ai sensi degli artt. 633 segg. c.p.c., fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell'art. 702 bis segg. c.p.c.., integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli artt. 648, 649, 653 e 654 c.p.c. È, invece, esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito ordinario di cognizione sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico disciplinato esclusivamente dagli artt. 702 bis e segg. c.p.c. La controversia introdotta sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'an debeatur, salvo il caso in cui il convenuto ampli l'oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda".

Tali statuizioni vengono dunque recentemente ribadite, con la conseguenza che la pronuncia del Tribunale di Roma, in quanto ispirata alla giurisprudenza precedente, andrà cassata.

 


Autore: Valeria Bano
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