Assegno con firma irregolare, chi protestare?

  • 16-11-2018
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In caso di assegno tratto con firma illeggibile, diversa dallo specimen depositato presso la banca trattaria, il protesto può essere levato ...

In caso di assegno tratto con firma illeggibile, diversa dallo specimen depositato presso la banca trattaria, il protesto può essere levato nei confronti del titolare del conto corrente.

Nella prassi accade spesso che si renda necessario procedere al protesto di un assegno recante una sottoscrizione illeggibile ovvero di un titolo di credito denunciato come smarrito o rubato. In tutti questi casi la giurisprudenza si è più volte interrogata su chi sia il soggetto a carico del quale levare il protesto.

Quest'ultimo, infatti, ha la funzione essenziale di evidenziare, mediante un atto formale, pubblico e solenne, il rifiuto dell'accettazione o del pagamento del titolo da parte del trattario, al fine di conservare l'esercizio dell'azione di regresso contro il girante, il traente e gli altri obbligati.

La Cassazione ha recentemente affrontato la questione, confermando l'orientamento già assunto in precedenza.

Prima di tutto, i giudici di legittimità hanno chiarito che vi sono due distinte ipotesi.

Qualora la firma di traenza indichi un nome completamente diverso dal titolare del conto corrente, "tale che non sia, in alcun modo, possibile ingenerare nella banca trattaria il dubbio dell'apparente riferibilità dell'assegno al predetto titolare, non vi è ragione di elevare il protesto a suo nome, giacché è sufficiente, al fine di conservare l'azione di regresso contro gli obbligati, che il protesto sia levato a nome di colui che risulta aver emesso l'assegno, non essendovi neppure interesse a conoscere il nome del titolare del conto su cui l'assegno è tratto, conseguentemente risulta del tutto non inadempiente".

Differente è il caso di una firma illeggibile (o parzialmente non leggibile), diversa dallo specimen, "perché in questa ipotesi, non potendosi ritenere con probabile certezza che il soggetto che abbia firmato l'assegno sia diverso dal titolare del conto, in forza di altri elementi emergenti dallo stesso assegno, e in ragione dell'obbligo di custodia degli assegni gravante sul titolare del conto, il protesto può essere elevato a nome dell'intestatario del conto. E, ciò, soprattutto, se in questa ipotesi non è stato denunziato né lo smarrimento né il furto del titolo". Peraltro, la Suprema Corte aggiunge che tanto è stato chiarito anche dalla circolare del Ministero dell'Industria n. 3512/C, in forza della quale gli Uffici periferici della CCIAA sono tenuti alla pubblicazione del protesto con il codice 32 e con la dizione "assegno recante una firma di traenza illeggibile e non corrispondente allo specimen depositato in banca".

Cass. civ., Sez. II, 23 luglio 2018, n. 19487

Simona Daminelli - s.daminelli@lascalaw.com

 


Autore: Simona Daminelli
URL: http://iusletter.com/archivio/assegno-firma-irregolare-protestare/?u