Titolo esecutivo? Il secondo grado vince sul primo!

  • 04-12-2018
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Se interviene sentenza di appello e l'esecuzione non è iniziata, quest'ultima deve essere intrapresa sulla base della pronuncia di secondo g...

Se interviene sentenza di appello e l'esecuzione non è iniziata, quest'ultima deve essere intrapresa sulla base della pronuncia di secondo grado, non valendo come titolo esecutivo la sentenza del Tribunale di prime cure.

Così si espressa la Corte di Cassazione, sezione III, con sent. n. 29021/2018, con la quale confermava la sentenza della prima sezione della Corte d'Appello n. 198/2010/A.

Nel caso in questione, i Sig.ri F.G. e R. venivano condannati alla refusione del danno erariale nei confronti del Ministero degli Interni, con sentenza della Corte dei Conti, confermata poi in grado di appello. Sulla base di tali pronunce, il Ministero notificava atto di precetto, allegando copia autentica della sentenza del giudice di prime cure in forma esecutiva e copia conforme della sentenza di secondo grado, quest'ultima, però, priva della suddetta formula. Gli esecutati, pertanto, proponevano opposizione ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. adducendo la mancata notifica del titolo esecutivo in quanto sprovvisto di formula esecutiva ai sensi dell'art. 475 c.p.c.

Successivamente, il Tribunale respingeva l'opposizione affermando che gli attori non prendevano in considerazione il fatto che l'appello fosse stato rigettato e che il titolo esecutivo era pertanto costituito dalla sentenza di primo grado regolarmente spedita in forma esecutiva. In secondo luogo, il vizio eccepito, era da ritenersi sanato per raggiungimento dello scopo ex art. 156 comma 3 c.p.c. in virtù della proposizione della stessa opposizione da parte dei debitori.

Contro tale sentenza, proponevano pertanto ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost.

In particolare, pare opportuno segnalare che la Suprema Corte con tale decisione non ha fatto altro che uniformarsi a quanto già disposto dal nostro codice di rito.

Infatti, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., "l'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo" e che per essere considerato valido ai fini di procedere ad esecuzione, deve essere munito di apposita formula esecutiva ai sensi dell'art. 475 c.p.c. La Corte, poi, rileva che la pronuncia di primo grado, una volta intervenuta una sentenza di grado di appello, "perde forza di esecutività diventando ineseguibile in virtù del proposto ricorso".

Pertanto, la sentenza di secondo grado, anche se conferma quella di primo grado, ha effetto sostitutivo rispetto alla prima, non potendosi pertanto incardinare l'esecuzione in forza della sentenza di prime cure.

In tale sede, quindi, la Suprema Corte, ha ribadito quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità con sent. n. 9161/2013, secondo la quale "l'effetto sostitutivo della sentenza di appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, ove l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado".

Cass., Sez. III Civ., 13 novembre 2018, n. 29021

Maria Chiara Frangella

 


Autore: Maria Chiara Frangella