ISC, nullità mia non ti conosco

  • 14-12-2018
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La giurisprudenza di merito sferra un altro duro colpo alla tesi della nullità del mutuo, per difformità tra ISC indicato in contratt...

La giurisprudenza di merito sferra un altro duro colpo alla tesi della nullità del mutuo, per difformità tra ISC indicato in contratto e ISC concretamente applicato.

Come noto, ormai da qualche tempo, una delle contestazioni più frequentemente mosse dai clienti nei confronti degli istituti di credito, con riguardo ai contratti di mutuo, consiste nella presunta nullità dei negozi giuridici ai sensi dell'art. 117 T.U.B., a causa della asserita erronea applicazione dell'indicatore sintetico di costo.

Dopo un momento iniziale nel quale si sono registrati orientamenti differenti, nell'ultimo anno i giudici di merito hanno più volte confutato la predetta tesi, evidenziandone l'infondatezza.

In tal senso, recentemente, anche il Tribunale di Torino ha ribadito come sia erroneo invocare, in materia di ISC, l'art. 117, comma 6 T.U.B. Quest'ultima norma, infatti, si riferisce esclusivamente a "tassi, prezzi e condizioni", mentre l'ISC è semplicemente un indicatore previsto dalla normativa vigente ai fini della trasparenza bancaria.

"Non è esso stesso la pattuizione (e, quindi, il tasso, il prezzo o una condizione contrattuale) ma un mero indice del costo effettivo del finanziamento della sovvenzione, imposto o previsto ai soli fini informativi. Non essendo un tasso, un prezzo o una condizione, deve pertanto escludersi l'applicabilità dell'evocato art. 117 comma 6 del T.U.B.".

Il Giudice torinese non si ferma però qui e rileva anche come, nel nostro ordinamento, invero non esista alcuna norma che preveda l'invalidità per la fattispecie invocata da parte attrice. Infatti, soltanto l'art. 125 bis comma 6 del T.U.B., nel caso di credito al consumo, prevede la nullità delle clausole che impongano costi aggiuntivi al consumatore, qualora il TAEG indicato in contratto non sia individuato correttamente. Ma allora, prosegue il Giudice, "appare evidente che, qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra ISC e TAEG dichiarati e ISC e TAEG concretamente applicati, anche nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, allora lo avrebbe espressamente previsto con una specifica norma dal tenore analogo a quella di cui all'art. 125 bis, comma 6, del T.U.B. Una tale previsione, tuttavia, non si riscontra nell'ambito dell'art. 117 comma 6 del T.U.B. e, dunque, deve inferirsi che l'erronea applicazione dell'ISC rispetto a quanto indicato in contratto non comporta alcuna nullità ai sensi della cennata disposizione".

In ogni caso, conclude il Tribunale, l'art. 117, comma 6 TUB, è erroneamente invocato perché, comunque, fa riferimento alla differenza tra tassi indicati in contratto e quelli pubblicizzati, laddove il contratto di mutuo viene stipulato avanti il Notaio rogante e non mediante adesione ad offerte rivolte al pubblico.

Tribunale di Torino, 14 novembre 2018, n. 5233

 


Autore: Simona Daminelli