Erronea indicazione dell’ISC, “regola di validità” o trasparenza?

  • 29-01-2019
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Il Tribunale di Pescara, richiamando la disciplina della Banca d’Italia, ha ritenuto di aderire a quella parte della giurisprudenza che, dist...

Il Tribunale di Pescara, richiamando la disciplina della Banca d’Italia, ha ritenuto di aderire a quella parte della giurisprudenza che, distinguendo tra fattispecie di prestito al consumo e non, considera la non corretta indicazione dell’ISC una violazione della normativa in tema di trasparenza, non determinante la nullità del contratto.

“Il c.d. ISC/TAEG non è un tasso propriamente inteso, quanto piuttosto un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere in grado il cliente di conoscere il costo totale effettivo del credito, prima di accedervi. Dunque, la sua erronea indicazione, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un’erronea rappresentazione del suo costo complessivo”.

Il predetto “indicatore”, infatti, non assurge quale “regola di validità” e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell’oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali. Pertanto, non è configurabile, in ipotesi di divergenza dell’indicatore, la nullità comminata dall’art. 117, comma 8, TUB né può prefigurarsi una violazione del comma 4 dell’art. 117 TUB.

Nel caso di specie, un mutuatario e il suo fideiussore avevano convenuto in giudizio una Banca, chiedendo la nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi convenzionali e moratori, nonché la gratuità del mutuo per pattuizione di tasso usurario ex art. 1815, comma 2, c.c. e, per l’effetto, la condanna dell’istituto di credito alla restituzione delle somme percepite a titolo di interessi ed oneri accessori.

In particolare, gli attori rappresentavano che il loro consulente di parte aveva rilevato la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse ai sensi dell’art. 117 TUB, per divergenza tra il TAEG applicato rispetto a quello dichiarato nel contratto.

Il Giudice, nell’affrontare le questioni attinenti l’omessa od errata indicazione dell’ISC, ovvero l’asserita difformità tra ISC e TAEG concretamente applicato, ha evidenziato che, con l’art. 125 bis del TUB, il legislatore non ha comminato la nullità del contratto o delle singole clausole nei casi di violazione dell’ISC, la cui non corretta indicazione può integrare al più una violazione della normativa in tema di trasparenza e quindi dare luogo ad una violazione del criterio di buona fede nella predisposizione e nell’esecuzione del contratto.

Pertanto, il problema che bisogna porsi è stabilire se ci sia e quale sia la sanzione in caso di omissione o di erronea indicazione del TAEG/ISC.

A riguardo, parte degli interpreti e della giurisprudenza hanno riportato la suddetta regolamentazione nell’ambito dell’art. 117 TUB con la conseguenza che l’omessa indicazione del TAEG/ISC, ove previsto ed in quanto elemento tipico del contratto, ne comporterebbe la nullità per la mancanza dei requisiti minimi di trasparenza.

Altra autorevole giurisprudenza, invece, ha rilevato che il predetto “indicatore” non ha alcuna funzione o valore di “regola di validità” del contratto, poiché è un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente.

Il Giudice ha ritenuto di aderire al secondo dei suddetti orientamenti e, avendo l’ISC sostanziale valenza informativa a fini di trasparenza contrattuale, la sua erronea indicazione determina al massimo il sorgere di una mera obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale.

Tali conclusioni, a parere del Giudicante, sono avvalorate dalla stessa disciplina della Banca d’Italia, che – sia nella originaria circolare del 2003, sia in quella del 2009 e successive modifiche – regola l’ISC nell’ambito della Sezione II, dedicata alla “pubblicità e informazione contrattuale“, con totale pretermissione di ogni riferimento ad esso nella Sezione III, disciplinante i “requisiti di forma e di contenuto minimo dei contratti“, ciò a dimostrazione che tale disciplina non è stata evidentemente emessa in esecuzione dei poteri attribuiti alla Banca d’Italia dall’art. 117, 8° comma, TUB, che si riferisce espressamente solo al “contenuto tipico determinato” del contratto.

Né, in caso di omissione del TAEG/ISC può prefigurarsi una violazione del comma 4 dell’art. 117, con le conseguenze sanzionatorie del comma 7, poiché, se il TAEG/ISC non è elemento essenziale del contratto, inevitabilmente cade anche ogni sua possibile assimilazione al TAN ovvero ad “ogni altro prezzo o condizione praticati” di cui al 4° comma dell’alt 117.

Invero, l’erronea indicazione dell’ISC/TAEG, in un contratto non disciplinato dall’art. 125 bis TUB, può unicamente comportare conseguenze risarcitorie, dovendo tuttavia in tal caso il cliente fornire la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Giudicante ha rigettato la domanda condannando parte attrice alla refusione delle spese di lite.

Tribunale di Pescara, 31 dicembre 2018, n. 1943


Autore: Giulia Martucci