annullamento in autotutela e sorte del contratto
- 04-02-2011
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TAR Toscana n.154/2011 da ildirittopericoncorsi.it
Annullamento in autotutela e sorte del contratto. TAR TOSCANA - SENTENZA 27 gennaio 2011, n. 154.
TAR TOSCANA -
27 gennaio 2011, n. 154 -
Pres. Buonvino - est. Testori
SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.;
A) sul ricorso numero di registro generale 51 del 2011, proposto da:
Provincia di Pisa in persona del Dirigente p.t. del Servizio risorse umane e finanziarie, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Vulcano, con domicilio eletto presso l'avv. Giovanni Calugi in Firenze, via Gino Capponi n. 26; contro Dexia Crediop S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Fabio Merusi e G. Massimiliano Danusso, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli n. 40; B) sul ricorso numero di registro generale 52 del 2011, proposto da:
Provincia di Pisa in persona del Dirigente p.t. del Servizio risorse umane e finanziarie, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Vulcano, con domicilio eletto presso l'avv. Giovanni Calugi in Firenze, via Gino Capponi n. 26; contro Depfa Bank Plc, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. G. Massimiliano Danusso e Fabio Merusi, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli n. 40; A) quanto al ricorso n. 51 del 2011: per la declaratoria di inefficacia del contratto in strumenti finanziari derivati stipulato in data 4.07.2007 con Dexia Crediop S.p.A. tramite sottoscrizione di ISDA mater agreement, schedule e termini e condizioni definitive del contratto previa sospensione dell'efficacia dello stesso o concessione delle misure cautelari ritenute più idonee. B) quanto al ricorso n. 52 del 2011: per la declaratoria di inefficacia del contratto in strumenti finanziari derivati stipulato in data 4.07.2007 con Depfa Bank Plc, tramite sottoscrizione di ISDA mater agreement, schedule e termini e condizioni definitive del contratto previa sospensione dell'efficacia dello stesso o concessione delle misure cautelari ritenute più idonee. Visti i ricorsi e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione di Dexia Crediop S.p.A. nel giudizio n. 51/2011 e di Depfa Bank Plc nel giudizio n. 52/2011; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti delle cause; Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1) Con la sentenza 11 novembre 2010 n. 6579 questa Sezione si è pronunciata in ordine ai provvedimenti con cui la Provincia di Pisa ha annullato in via di autotutela i propri atti relativi alla individuazione degli intermediari finanziari con i quali perfezionare un'operazione di ristrutturazione del proprio debito, considerando privi di effetti i contratti conseguentemente sottoscritti in data 4/7/2007 con Dexia Crediop s.p.a. e con Depfa Bank Plc. In particolare, con la decisione citata il TAR ha parzialmente accolto i ricorsi presentati dai predetti istituti bancari contro gli atti di autotutela impugnati, annullandoli solo " nelle parti in cui pretendono di togliere efficacia ai contratti stipulati con le ricorrenti". 2) Con i ricorsi in epigrafe la Provincia di Pisa, preso atto di quanto affermato nella sentenza n. 6579/2010, ha chiesto a questo Tribunale la declaratoria di inefficacia dei contratti stipulati in data 4/7/2007 con Dexia Crediop s.p.a. e con Depfa Bank Plc. Si sono costituite in giudizio le società intimate, contestando integralmente le tesi avversarie. Nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011 entrambe le cause sono passate in decisione. 3) Va innanzitutto disposta la riunione dei giudizi sui ricorsi in epigrafe, sussistendo evidenti profili di connessione soggettiva ed oggettiva. 4) Con la sentenza n. 6579/2010 questa Sezione ha affermato: - che, dopo l'entrata in vigore delle disposizioni attuative della direttiva comunitaria 2007/66/CE, ora trasfuse negli artt. 121 e 122 del codice del processo amministrativo, in caso di annullamento giudiziale dell'aggiudicazione di una pubblica gara spetta al giudice amministrativo "il potere di decidere discrezionalmente (anche nei casi di violazioni gravi) se mantenere o meno l'efficacia del contratto" nel frattempo stipulato; il che significa "che l'inefficacia non è conseguenza automatica dell'annullamento dell'aggiudicazione, che determina solo il sorgere del potere in capo al giudice di valutare se il contratto debba o meno continuare a produrre effetti"; - che "la mancata menzione nella legislazione di un potere di autotutela a favore della stazione appaltante deve essere interpretata nel senso che la valutazione degli interessi connessi alla continuazione nell'esecuzione di un contratto, in caso di violazione della normativa di evidenza pubblica, compete unicamente al giudice e non può invece derivare da un'iniziativa autonoma della stazione appaltante"; quest'ultima pertanto, per incidere sull'efficacia del contratto stipulato, dovrà "adire il giudice competente a conoscere dell'esecuzione del contratto il quale, ai fini della decisione, potrà apprezzare l'avvenuto annullamento dei provvedimenti di evidenza pubblica"; - che dalle precedenti considerazioni discende "che l'autoannullamento degli atti di evidenza pubblica da parte dell'Amministrazione intimata non esercita effetto caducante sui negozi stipulati con le ricorrenti, sicché solo il giudice civile è competente a conoscere delle questioni inerenti il rispetto degli accordi contrattuali intercorsi tra loro". 5) Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto: - nella citata sentenza n. 6579/2010 questo TAR ha espressamente individuato "il giudice competente a conoscere dell'esecuzione del contratto" quale titolare del potere di pronunciarsi sulla sorte del contratto in caso di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione: e tale giudice è, nell'ordinamento nazionale, il giudice ordinario; - con specifico riferimento ai contratti stipulati tra le parti il TAR ha ancora più puntualmente affermato che "solo il giudice civile è competente a conoscere delle questioni inerenti il rispetto degli accordi contrattuali intercorsi tra loro"; - con tali affermazioni questo giudice amministrativo ha quindi chiaramente indicato nel giudice ordinario il giudice al quale presentare un'eventuale domanda volta ad incidere sull'efficacia dei contratti in questione; - il capo della sentenza relativo a tale indicazione può formare oggetto di appello davanti al Consiglio di Stato, ma non può essere rimesso in discussione attraverso le richieste formulate con i ricorsi in epigrafe, che in effetti propongono domande incompatibili con la pronuncia precedentemente resa da questo Tribunale e risultano pertanto inammissibili. 6) La natura del tutto peculiare delle vicende oggetto delle cause giustifica la compensazione tra le parti delle spese dei giudizi riuniti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), previa riunione dei ricorsi in epigrafe, li dichiara entrambi inammissibili. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.