la nozione di contributo nel delitto previsto dall'art. 316 ter c.p.

  • 03-03-2011
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Cassazione Sezioni Unite Penali n.7537 da filodiritto.com

"Integra il delitto di cui all'art. 316-ter Codice Penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) anche la Indebita percezione di erogazioni pubbliche di natura assistenziale, tra le quali rientrano quelle concernenti la esenzione del ticket per prestazioni sanitarie ed ospedaliere, in quanto nel concetto di conseguimento indebito di una 'erogazione' da parte di enti pubblici rientrano tutte le attività di 'contribuzione' ascrivibili a tali enti, non soltanto attraverso l'elargizione precipua di una somma di danaro ma pure attraverso la concessione dell'esenzione dal pagamento di una somma agli stessi dovuta, perché anche in questo secondo caso il richiedente ottiene un vantaggio e beneficio economico che viene posto a carico della comunità".

Secondo le Sezioni Unite: "La nozione di "contributo" va intesa, infatti, quale conferimento di un apporto per il raggiungimento di una finalità pubblicamente rilevante e tale apporto, in una prospettiva di interpretazione coerente con la ratio della norma, non può essere limitato alle sole elargizioni di danaro. Appare utile rilevare, in proposito, che l'art. 316-ter è stato Inserito nel codice penale dalla legge 29 settembre 2000, n. 300, nel quadro delle misure di adeguamento i dell'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalla Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee redatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, e nessun argomento contrario all'inclusione anche delle prestazioni assistenziali nelle previsioni dello stesso art. 316-ter potrebbe trarsi dalla locuzione "contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo", che pure nella normativa comunitaria viene formulata con termini del tutto generici e privi di uno specifico significato tecnico riferibile soltanto a sovvenzioni in danaro e non anche ad agevolazioni ed ausili economici di qualsiasi tipo, attribuiti con scopi sociali.

Non solo: "Deve considerarsi, poi, che - mentre la norma peculiare posta dall'art. 316-bis cod. pen. è rivolta specificamente a reprimere la distrazione dei contributi pubblici dalle finalità per le quali sono stati erogati - l'art. 316-ter sanziona la percezione di per sé indebita delle erogazioni, senza che vengano in rilievo particolari destinazioni funzionali, e ciò può ritenersi ulteriore elemento confermativo della possibilità di ricondurre nell'ambito di quest'ultima fattispecie anche erogazioni a destinazione non vincolata quali quelle assistenziali".

 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/7537_02_11.pdf