quando sussiste la giurisdizione del G.A. nella fase di esecuzione del contratto

  • 07-03-2011
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T.A.R. / T.A.R. Piemonte - Torino / Sentenza 26 febbraio 2011 nota di Vincenzo Boncristiano

Sussiste la giurisdizione del Giudice Amministrativo nei casi in cui l'amministrazione dispone di poteri autoritativi nei confronti dell'affidatario di un appalto pubblico il cui esercizio si manifesta attraverso atti di natura provvedimentale. Fattispecie in tema di autorizzazione al subappalto ed alla cessione d'azienda o di ramo d'azienda.

Importante pronuncia del Tar Piemonte, che in primis ricorda che secondo l'orientamento gla giurisdizione del giudice amministrativo in tema di

appalti pubblici è limitata alle controversie concernenti la fase pubblicistica di scelta del contraente e non comprende le vicende successive

alla stipulazione del contratto, afferendo queste ultime alla fase paritetica di esecuzione che è riservata al giudice ordinario. Tuttavia l'aspetto di

maggior interesse si può cogliere laddove i Giudici affermano che, essendo il contatto di appalto stipulato da una pubblica amministrazione

funzionale alla realizzazione di un interesse pubblico, non si può escludere che, anche nella fase esecutiva, vada configurata la giurisdizione

generale di legittimità del giudice amministrativo, nei casi in cui l'amministrazione disponga di poteri autoritativi nei confronti dell'affidatario il

cui esercizio si manifesta attraverso atti di natura provvedimentale, a fronte dei quali la posizione dell'impresa appaltatrice si atteggia a

interesse legittimo. A sostegno di tale assunto il Tar Piemonte richiama la decisione della IV sezione del Consiglio di Stato n. 1713/2010 che

proprio in tema di autorizzazione al subappalto riscontra l'adozione in capo alla P.A. di poteri di natura autoritativa, non potendo altresi detta

autorizzazione essere considerata una species di quella prevista dall'art. 1656 c.c. in materia di appalti privati, riconducendola

esclusivamente ad espressione di autonomia negoziale. Ostano alla natura negoziale dell'autorizzazione prevista dall'art.188 comma 8 codice

degli appalti, sia la ratio della disposizione  intesa a conferire all'Amministrazione un potere di controllo avente finalità di ordine pubblico ed

inteso a prevenire il rischio di infiltrazioni criminali nelle commesse pubbliche (si pensi ai divieti di subappalto di cui alla legge 31 maggio

1965, nr. 575), sia, e qui, si possono aprire ampi margini per la giurisdizione del G.A. la centralità dell'interesse pubblico che non è solo

immanente alla fase della procedura selettiva, ma può emergere anche nella successiva fase di esecuzione del contratto, condizionandone

alcuni momenti. In ultima analisi, non rileva la questione se, nel rilasciare o meno l'autorizzazione, l'Amministrazione goda di discrezionalità

valutativa o debba limitarsi a un mero accertamento della sussistenza delle condizioni o dei divieti di legge: ciò che conta è che tale attività è

chiaramente espressione di poteri pubblicistici di natura autoritativa, a fronte dei quali la posizione del privato contraente ha consistenza di

interesse legittimo.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione%201/2010/201001225/Provvedimenti/201100217_01.XML