Responsabilità dell'avvocato: mancata indicazione dei testi e onere di sollecitazione nei confronti del cliente

  • 01-05-2011
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nota di vincenzo boncristiano Cassazione civile sez. III, sentenza 12.04.2011 n° 8312

MASSIMA:

Rientra nell'ambito delle competenze specifiche dell'attività professionale e dei doveri di diligenza a cui tale attività deve essere improntata, a norma degli art. 1176 1° e 2° comma, e 2236 cod. civ., la consapevolezza che la mancata prova degli elementi costitutivi della domanda espone il cliente alla soccombenza. Il difensore deve essere altresì consapevole del fatto che il cliente normalmente non conosce, o non è in grado di valutare, regole e tempi del processo; natura dei documenti e delle prove che debbono essere sottoposti al giudice per vincere la causa; possibilità o meno di raggiungere l'obiettivo con gli elementi di cui dispone, ecc. Sotto tutti questi aspetti egli deve essere guidato e indirizzato dall'avvocato, che gli deve fornire le necessarie informazioni, anche per consentirgli di valutare i rischi insiti nell'iniziativa giudiziale".

 

 

Tema particolarmente rilevante e "caldo" (cfr parere di diritto civile, esame avvocato 2010) oggetto dell'attenzione della Suprema Corte, la quale definisce la responsabilità contrattuale

 

dell'avvocato in termini rigorosi, secondo i quali il professionista è obbligato ad approntare una strategia difensiva incentrata sul doveroso scrutinio di tutte le circostanze utili ai fini della

 

decisione del giudice e quindi sul doveroso obbligo di informare il cliente non solo di tutti gli elementi in grado di permettergli di intraprendere con consapevolezza l'azione giudiziaria ma

 

anche in grado di fargli "vincere la causa". E' indubbio che, nonostante sia ancora tralatiziamente affermato che la responsabilità dell'avvocato è obbligazione di mezzi, l'evoluzione della

 

giurisprudenza è segnata dal progressivo consolidarsi del principio secondo il quale il libero professionista, lungi dal liberarsi dalla responsabilità, provando di avere svolto l'attività

 

professionale tesa al risultato, sarà invece considerato responsabile qualora non abbia conseguito il risultato favorevole per il cliente,(ex plurimis Cass. 14.11.2002 N.16023)non

 

mostrandosi consapevole di elementari regole processuali, quali quelle -come nel caso che ci occupa- sull'onere della prova e non averle comuniicate al proprio assistito in modo corretto

 

e preciso. In tale prospettiva che valorizza il dato dell'ineludibile obbligo del professionistra di essere "competente" e "corretto", rientra naturaliter l'obbligo di informare il proprio cliente

 

dei rischi dell'azione giudiziaria e comunque di tutti gli aspetti coinvolti nel thema decidendum. Il parametro normativo di riferimento di tale estensione di responsabilità si rinviene nella

 

clausola generale di buona fede di cui all'art.1175 oramai considerata vero fulcro di un sistema della responsabilità contrattuale, non piu agganciata al mero dato formale e testuale

 

dell'adempimento dei singoli obblighi specifici consacrati nel contratto, ma particolarmente attenta a tutelare tutti gli interessi coinvolti nell'assetto negoziale voluto dalle parti. Venendo a

 

considerare piu' precisamente la questione sottoposta al vaglio della Suprema Corte, al libero professionista viene rimproverato l'inadempimento consistito nel non aver sollecitato il proprio

 

difeso ad indicargli i nominativi di soggetti, la cui testimonianza sarebbe stata decisiva nel vincere la causa. Quindi nel caso di specie viene in rilievo l'aspetto del risultato inteso sia quale

 

esito positivo della controversia riferito alle competenze minime dell'avvocato, sia quale obbligo di far conseguire al cliente la conoscenza della causa nei suoi caratteri piu decisivi. Ne

 

risulta anche da tale pronuncia sostanzialmente attenuato il rigore della distinzione tra obbligazione di mezzi e obbligazione di risultato, e di certo il professionista, qualora sia chiamato in

 

giudizio dal cliente per risarcirgli i danni dall'omessa indicazione di testi decisivi in una causa che l'ha visto soccombere, potrà liberarsi dalla responsabilità solo provando di non averli

 

potuto citare per fatto a lui non imputabile (ex art.1218 c.c.), non essendo onere del cliente dimostrare di avere fornito al difensore la lista testi, ma è onere dell'avvocato dimostrare di

 

aver sollecitato il suo assistito la suddetta indicazione in modo da poterla depositare in tempo utile in giudizio.

 

(Vincenzo Boncristiano)

 

testo della sentenza

http://www.altalex.com/download.php?idnot=52196&t=pdf