NULLITA' E CONTRATTO
- 22-12-2011
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CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - ORDINANZA 28 novembre 2011, n.25151
MASSIMA
Si pone l'esigenza di rimettere gli atti al Primo Presidente affinchè valuti se investire le Sezioni Unite della seguente questione: se il rilievo d'ufficio della nullità sia consentito solo nel caso di domanda di esatto adempimento del contratto, comportando la nullità il difetto di un elemento costitutivo del diritto azionato; o se piuttosto la nullità sarebbe rilevabile d'ufficio anche in caso di domande di risoluzione, annullamento o rescissione del contratto, rispetto alle quali la verifica della validità del medesimo andrebbe fatta oggetto di accertamento incidentale avendo carattere pregiudiziale in senso logico-giuridico. Casus decisus
Su tale questione, esiste un acceso contrasto nella giurisprudenza di legittimità esendo infatti rilevabile due tesi contrapposte. Secondo la tesi tradizionale il rilievo d'ufficio della nullità è consentito solo nel caso di domanda di esatto adempimento del contratto, comportando la nullità il difetto di un elemento costitutivo del diritto azionato. Secondo un diverso orientamento, invece, la nullità sarebbe rilevabile d'ufficio anche in caso di domande di risoluzione, annullamento o rescissione del contratto, rispetto alle quali la verifica della validità del medesimo andrebbe fatta oggetto di accertamento incidentale avendo carattere pregiudiziale in senso logico-giuridico (sul punto v. Cass. Sez. III, 22 marzo 2005, n. 6170). La giurisprudenza successiva, ha poi di volta in volta riproposto sia la tesi tradizionale, più restrittiva (Cass. Sez. 2^, 6 ottobre 2006, n. 21632; Sez. 1^, 26 maggio 2006, n. 12627; Sez. 2^, 17 maggio 2007, n. 11550; Sez. 1^, 27 aprile 2011, n. 9395), sia la tesi che apre al rilievo d'ufficio della nullità anche in presenza di domande di risoluzione, annullamento o rescissione (Cass. Sez. 3^, 12 aprile 2006, n. 8612; Sez. 3^, 16 maggio 2006, n. 11356; Sez. 3^, 15 settembre 2008, n. 23674; Sez. 3^, 20 agosto 2009, n. 18540; Sez. 3^, 7 febbraio 2011, n. 2956). Nel caso in esame, la prima sezione della corte di cassazione, preso atto del sussistente contrasto giurisprudenziale, ha ritenuto, quindi, utile ed opportuno rimettere la decisone alle sezioni unite della corte di cassazione. CONSIDERATO IN DIRITTO Con il primo motivo di ricorso, cui sopra si è accennato, viene posta la questione se la nullità del contratto possa essere rilevata d'ufficio non solo allorchè sia stata proposta domanda di esatto adempimento, ma anche allorchè sia stata domandata la risoluzione, l'annullamento o la rescissione (equiparandosi alla risoluzione lo scioglimento da parte del curatore ai sensi della L. Fall., art. 72) del contratto stesso. Su tale questione è dato registrare un consapevole contrasto nella giurisprudenza di questa Corte. La tesi tradizionale, secondo cui il rilievo d'ufficio della nullità è consentito solo nel caso di domanda di esatto adempimento del contratto, comportando la nullità il difetto di un elemento costitutivo del diritto azionato, è stata sottoposta a critica da Cass. Sez. 3^, 22 marzo 2005, n. 6170, che ha ampliato le ipotesi di rilievo di ufficio della nullità alle domande di risoluzione, annullamento o rescissione del contratto, rispetto alle quali la verifica della validità del medesimo andrebbe fatta oggetto di accertamento incidentale avendo carattere pregiudiziale in senso logico-giuridico. Cass. Sez. Lav. 14 ottobre 2005, n. 19903 ha prontamente ribadito, altrettanto consapevolmente e motivatamente, l'orientamento tradizionale, e il contrasto non è stato superato dalla giurisprudenza successiva, nella quale è dato registrare la riproposizione sia della tesi tradizionale, più restrittiva (Cass. Sez. 2^, 6 ottobre 2006, n. 21632; Sez. 1^, 26 maggio 2006, n. 12627; Sez. 2^, 17 maggio 2007, n. 11550; Sez. 1^, 27 aprile 2011, n. 9395), sia della tesi che apre al rilievo d'ufficio della nullità anche in presenza di domande di risoluzione, annullamento o rescissione (Cass. Sez. 3^, 12 aprile 2006, n. 8612; Sez. 3^, 16 maggio 2006, n. 11356; Sez. 3^, 15 settembre 2008, n. 23674; Sez. 3^, 20 agosto 2009, n. 18540; Sez. 3^, 7 febbraio 2011, n. 2956). Si pone quindi l'esigenza di rimettere gli atti al Primo Presidente affinchè valuti se investire della questione le Sezioni Unite. P.Q.M. La Corte dispone la trasmissione degli atti al Primo Presidente per la eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite. |