Nessuna discrezionalità nella concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.

  • 30-01-2012
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ord.Tribunale di Torino da altalex nota di alessandro ferretti

Con l'ordinanza 2 novembre 2011 della sezione Terza Civile il Tribunale di Torino affronta una duplice questione rilevante in merito alla concessione di termini ex art. 183, comma 6 del cod. proc. civ.

In particolare,  richiamandosi a precedente propria giurisprudenza sul punto (Tribunale Torino, Ord. 19 novembre 2008 n. 19992/07; Tribunale Torino, Ord. 26 febbraio 2007; Ord. 24 ottobre 2006 Rg. 10727/06), i giudici di merito hanno ribadito che nel caso in cui una delle parti richieda i  tre termini previsti dall'articolo 183, comma 6, il giudice è tenuto, senza alcun potere discrezionale, a concederli sulla base della semplice richiesta.

Inoltre, i termini dovranno essere concessi anche alla parte che non li abbia richiesti, come si evince dal tenore letterale della norma. In buona sostanza, il Tribunale di Torino, accogliendo l'opinione assolutamente prevalente, interpreta l'incipit del comma 6 dell'articolo 183 nel senso che la concessione dei tre termini non possa essere subordinata ad alcuna autorizzazione o valutazione da parte del giudice, rilevando che la richiesta unilaterale di una delle parti in giudizio giovi anche alle altre.

La seconda questione, invece, affrontata all'interno dell'ordinanza 2 novembre 2011 è relativa alla fissazione dell'udienza in seguito al caso di concessione dei termini ai sensi della norma citata. In particolare, sarà possibile fissare un'udienza, all'esito della quale provvedere sulle eventuali richieste istruttorie o invitare le parti a precisare le conclusioni. In ogni caso, si dovrà tenere conto del disposto di cui all'art. 183, 7° comma, seconda parte, c.p.c., ai sensi del quale "se provvede con ordinanza pronunciata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta giorni"; dell'opportunità di consentire alle parti di eccepire l'eventuale tardività o irritualità delle memorie previste dalla norma e, in particolare, della terza memoria - destinata alle sole indicazioni di prova contraria -; della necessità di sentire i difensori delle parti sul calendario del processo ex art. 81 bis disp. attuaz. c.p.c..

Nel caso di specie, il giudice ha concesso un termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal dies a quo, per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;  un termine perentorio di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dell'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;  un termine perentorio di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

Infine, ha fissato un' udienza successiva, sia per la valutazione delle eventuali deduzioni istruttorie, sia per sentire le parti sul calendario del processo.

Tribunale di Torino

Sezione Terza Civile

Ordinanza 2 novembre 2011

 

**********

 

Il Giudice Istruttore

 

sciogliendo la riserva assunta all'udienza in data 28.10.2011 nella causa iscritta al n. 11389/11 R.G.,

ha pronunciato la seguente:

 

ORDINANZA

ex art. 183, 6° comma, c.p.c.

 

-rilevato che parte convenuta-opposta ha chiesto la concessione dei termini previsti dall'art. 183, 6° comma, c.p.c.;

 

-rilevato che parte attrice-opponente ha invece chiesto la fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni;

 

-ritenuto che, stante il tenore letterale della citata norma, il Giudice, ove richiesto, debba necessariamente concedere i termini ivi previsti ("...il giudice concede...") ed anche alla parte che non li ha chiesti ("...alle parti...");

 

-ritenuto che, nel caso di concessione dei predetti termini, sia possibile fissare un'udienza, all'esito della quale provvedere sulle eventuali richieste istruttorie o invitare le parti a precisare le conclusioni (o, più precisamente, per esigenze d'ufficio, fissare apposita udienza per la precisazione conclusioni), come del resto già sostenuto in giurisprudenza (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, Ord. 19 novembre 2008 n. 19992/07 in "Il Caso.it" on line, sez. I, documento 1901/2009 sul sito http://www.ilcaso.it/, in "Giur. di merito - GIUFFRÈ" n. 9/2009, pag. 2159 ed in "Redazione- GIUFFRÈ" 2009 su Juris Data on line; Tribunale Torino, Ord. 26 febbraio 2007 in "Giuraemilia - UTET Giuridica" on line sul sito http://www.giuraemilia.it/; Tribunale Torino, Ord. 24 ottobre 2006 Rg. 10727/06 in "Giur. di merito - GIUFFRÈ" 2007, n. 6, I, pag. 1682 ed in "Giuraemilia - UTET Giuridica" sul sito http://www.giuraemilia.it/), tenuto conto, tra l'altro:

  • del disposto di cui all'art. 183, 7° comma, seconda parte, c.p.c., ai sensi del quale "se provvede con ordinanza pronunciata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta giorni";
  • dell'opportunità di consentire alle parti di eccepire l'eventuale tardività o irritualità delle memorie previste dalla norma e, in particolare, della terza memoria (destinata alle sole indicazioni di prova contraria);
  • della necessità di sentire i difensori delle parti sul "calendario del processo" ex art. 81 bis disp. attuaz. c.p.c..

 

P.Q.M.

CONCEDE

ai sensi dell'art. 183, 6° comma, c.p.c. ad entrambe le parti:

  • un termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal 30.11.2011, per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
  • un termine perentorio di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dell'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
  • un termine perentorio di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria

FISSA

udienza successiva a martedì 06 marzo 2012 ore 09,00, sia per la valutazione delle eventuali deduzioni istruttorie, sia per sentire le parti sul "calendario del processo" ex art. 81 bis disp. attuaz. c.p.c. (dando atto fin da ora che in mancanza di un espresso parere sul "calendario del processo" il Giudice provvederà autonomamente).

AUTORIZZA

il ritiro dei rispettivi fascicoli.

MANDA

alla Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti.

Torino, lì 02.11.2011

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Dott. Edoardo DI CAPUA

 

Depositata in data 2 novembre 2011.