Bolletta salata: spetta al fornitore provare la corretta funzionalità del contatore

  • 19-03-2019
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In tema di contratti di somministrazione di servizi come acqua, luce e gas, qualora il fruitore del servizio contesti gli elevati consumi...

In tema di contratti di somministrazione di servizi come acqua, luce e gas, qualora il fruitore del servizio contesti gli elevati consumi indicati in bolletta, graverà sul somministrante l’onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante.

Il fruitore, dal canto suo, dovrà dimostrare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un’attenta custodia dell’impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi.

Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato da un consumatore avverso la pronuncia della Corte d’Appello di Perugia, che lo aveva condannato al pagamento delle somme dovute alla controparte per la fornitura di gas. Riteneva infatti la Corte territoriale che il fornitore avesse correttamente prodotto in giudizio le fatture che dimostravano la continuità della fornitura durante il periodo di rilevamento dei consumi.

Con il motivo di impugnazione proposto il ricorrente censurava la sentenza di secondo grado per violazione dell’art. 2697 c.c., per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare la necessità della dimostrazione da parte del fornitore del corretto funzionamento del contatore, non essendo sufficiente la prova della sola circostanza che la fornitura di gas fosse ancora in corso allatto di emissione delle fatture o del rilevamento dei consumi. Pertanto, una volta contestato il quantum del gas somministrato da parte del fruitore, la mancata dimostrazione, da parte della società di servizi, della corretta funzionalità del contatore, avrebbe dovuto comportare il rigetto della relativa pretesa creditoria, pena violazione del principio riferito alla distribuzione dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c..

La Suprema Corte, dunque, richiamando il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ha affermato che con riferimento ai contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi è certamente assistita da una presunzione semplice di veridicità, ma che la stessa viene meno in caso di contestazione dei consumi da parte del fruitore. In tale caso, infatti, sul fornitore del servizio incomberà l’onere di dimostrare la circostanza del regolare funzionamento del contatore, destinata a dar conto dell’effettiva entità della fornitura effettuata ed indicata a fondamento del corrispettivo rivendicato dalla società somministrante.

Conseguentemente, nel caso di specie, in assenza della suddetta prova da parte del fornitore, la decisione impugnata è stata ritenuta assunta in contrasto con i principi dettati dall’art. 2697 c.c., avendo il giudice a quo accolto la pretesa creditoria del somministrante senza verificare l’avvenuta dimostrazione da parte dello stesso, del regolare funzionamento del contatore, a fronte della corrispondente contestazione del fruitore rivolta a negare l’esattezza del conteggio posto a fondamento del credito azionato in giudizio.

Cass., Sez. VI Civ., 6 marzo 2019, n. 6562


Autore: Laura Vivian