interessi di mora su onorari contestati solo dopo la liquidazione del giudice
- 03-02-2011
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cassazione sentenza 2 febbraio 2011 n.2431
Corte di cassazione - Sezione II civile - Sentenza 2 febbraio 2011 n. 2431
L'avvocato ha diritto agli interessi di mora sull'onorario, contestato dal cliente, solo dopo la liquidazione del giudice. Lo ha chiarito la seconda sezione civile della Cassazione con la sentenza 2431/2011 che ha respinto la domanda di un legale nei confronti di un condominio. Secondo i giudici di legittimità, infatti, se è vero che, in tema di liquidazione di diritti e onorari di avvocato a carico del cliente, la disposizione comune alle tre tariffe forensi prevede che gli interessi di mora decorrano dal terzo mese successivo all'invio della parcella, quando tuttavia sorge controversia tra l'avvocato e il cliente circa il compenso per prestazioni professionali, il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione del debito che avviene con l'ordinanza che conclude il procedimento.
testo della sentenza
Corte di cassazione - Sezione II civile - Sentenza 2 febbraio 2011 n. 2431
Autore: da il sole24ore. guida al diritto