Giudizio immediato custodiale: va atteso decorso del termine per il riesame Tribunale Catania, sez. Mascalucia, ordinanz
- 31-05-2013
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Giudizio immediato custodiale: va atteso decorso del termine per il riesameTribunale Catania, sez. Mascalucia, ordinanza 28.11.2012 (Carmelo Minnel...
Giudizio immediato custodiale: va atteso decorso del termine per il riesame
Tribunale Catania, sez. Mascalucia, ordinanza 28.11.2012 (Carmelo Minnella)
Nella fattispecie decisa, il P.M. presentava richiesta di giudizio immediato in data 27 marzo 2013, mentre l'indagato (sottoposto con provvedimento del G.I.P di Catania ala misura cautelare degli arresti domiciliari) presentava richiesta di riesame il 29 marzo 2013.
Risultava palese la violazione dell'art. 453, comma 1-ter c.p.p., (come novellato dall'art. 2 del D.L. n. 92 del 2008, conv. in L. n. 125 del 2008), che in caso di richiesta del P.M. di giudizio immediato, cosiddetto custodiale (art. 453, comma 1-bis c.p.p.), prima della definizione del procedimento di riesame o del decorso del termine per la relativa proposizione, comporta la nullità del decreto che dispone il giudizio immediato.
Si registra un contrasto giurisprudenziale tra alcune sezioni di Cassazione solo con riguardo al tempo della richiesta del giudizio immediato nei confronti di imputato in custodia cautelare, di cui all'art. 453, comma 1-ter, c.p.p..
Un orientamento, rimasto minoritario, ritiene che per la richiesta di immediato occorre attendere l'acquisita definitività del titolo custodiale, all'esito dell'impugnazione ex art. 311 c.p.p. o dell'inutile decorso del termine per proporla (Cass. Pen., Sez. III, n. 14341 del 11/03/2010, dep. 15/04/2010, Passacantando, rv. 246610).
Secondo la tesi maggioritaria, invece, è sufficiente attendere la conclusione del procedimento dinanzi al tribunale del riesame e prima ancora che la relativa decisione sia divenuta definitiva (Cass. Pen., sez. I, 21/12/2011, n. 3310, in CED Cass. pen. 2011, rv 251842; Cass. pen., sez. II, 6/4/2011 n. 17362, in CED Cass. pen. 2011, rv 250078; Sez. II, n. 42305 del 11/11/2010, dep. 30/11/2010, Alikic, rv. 249023; Sez. II, n. 17362 del 06/04/2011, dep. 05/05/2011, Caputo, rv. 250078; nella giurisprudenza di merito, Tribunale Milano, sez. IV, 13/12/2010, in Foro ambrosiano 2010, 4, 456, che ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato la cui richiesta sia stata presentata in pendenza del ricorso per cassazione avverso la pronuncia del giudice del riesame).
Quest'ultima sembra l'interpretazione da preferire in quanto l'art. 453 comma 1-ter c.p.p., nello stabilire i termini per la richiesta di giudizio immediato ad opera del P.M., richiama soltanto l'art. 309 c.p.p. e non anche l'art. 311 c.p.p..
1. La decisione del Tribunale in linea con la giurisprudenza di legittimità
Il Decidente non si pronuncia sulla natura (assoluta o intermedia) della nullità, se, quindi, integra una nullità a regime intermedio la richiesta del P.M. di giudizio immediato, cosiddetto custodiale (art. 453, comma primo bis c.p.p.), prima della definizione del procedimento di riesame o del decorso del termine per la relativa proposizione in violazione dell'art. 453 comma 1-ter. In quest'ultimo senso si pronuncia pacificamente la Suprema Corte di Cassazione, che ha precisato come non si tratti di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. b), dell'azione penale promossa dal pubblico ministero in violazione dell'art. 453 c.p.p., comma 1- ter, e, conseguentemente, del decreto col quale, ai sensi dell'art. 455, si dispone il giudizio immediato a suo carico (Cass. pen., sez. I, 07/12/2011, n. 15239, in CED Cass. pen. 2011, rv 252255)
Secondo i giudici di legittimità, "la violazione della norma processuale di cui all'art. 453 c.p.p., comma 1-ter, non integra la nullità prevista dall'art. 178, comma 1, lett. b), dello stesso codice, sanzionata come assoluta ex art. 179, comma 1, poiché essa non esclude l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale, che, viceversa, è postulata come esercitata seppure intempestivamente, né contraddice la necessaria partecipazione del pubblico ministero al procedimento, la cui inosservanza, peraltro, costituisce una nullità a regime intermedio ai sensi dell'art. 180 c.p.p.".
La disposizione che impone al pubblico ministero di richiedere il giudizio immediato, con riguardo al reato per cui la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, dopo la definizione del procedimento di riesame di cui all'art. 309 c.p.p., si pone, piuttosto, specularmente all'obbligo del previo interrogatorio dell'indagato sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova. Nel primo caso di giudizio immediato cosiddetto probatorio previsto dall'art. 453, comma 1, c.p.p., la disposizione è posta a presidio del diritto di intervento dell'imputato e della esposizione della sua linea difensiva, rispettivamente, in sede di riesame e di interrogatorio, così da consentire al giudice per le indagini preliminari, competente a decidere sulla richiesta del pubblico ministero ex art. 455 c.p.p., comma 1, l'apprezzamento dialettico, sia pure all'esito di un contraddittorio cartolare, dell'evidenza della prova o dei gravi indizi di colpevolezza quali presupposti di ammissione del rito nei due casi previsti dai commi 1 e 1-bis dell'art. 453, sempre che, in ambedue le ipotesi, la richiesta del giudizio immediato non pregiudichi gravemente le indagini, come da novellato testo delle medesime disposizioni D.L. n. 92 del 2008, ex art. 2, cit..
Pur ricondotta nel giusto alveo di cui all'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., la violazione della condizione posta dall'art. 453, comma 1-ter, c.p.p., non integra, tuttavia, un caso di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p., comma 1, in quanto non attiene all'omessa citazione dell'imputato o all'assenza del difensore; essa configura, invece, una nullità a regime intermedio ai sensi dell'art. 180 c.p.p..
2. La "sede" di deducibilità dell'eccezione
Si potrebbe obiettare che l'eccezione sulla violazione dell'art. 453, comma 1-ter c.p.p., doveva essere eccepita dinanzi al Tribunale di riesame di Catania. Tuttavia, come precisato dalla Suprema Corte, la violazione di norme processuali è soggetta, in quanto tale, alle condizioni di deducibilità previste dall'art. 182 dello stesso codice nell'ambito del procedimento principale e non certamente in quello cautelare incidentale (Cass. Pen., Sez. V, n. 1245 del 21/01/1998, dep. 31/01/1998, Cusani, Rv. 210027; con riguardo all'omissione dell'interrogatorio prima della formulazione della richiesta, nell'unico caso, all'epoca previsto, di giudizio immediato ai sensi dell'art. 453 c.p.p., comma 1; Cass. pen., Sez. II, n. 40231 del 28/09/2005, dep. 07/11/2005, Amoroso, Rv. 232768; Sez. VI, n. 25968 del 15/04/2010, dep. 07/07/2010, Fibbi, Rv. 247817, tutte relative al caso di omesso interrogatorio da ritenersi speculare, per le ragioni suddette, alla richiesta di rito abbreviato in pendenza del procedimento di riesame della misura della custodia cautelare, di cui all'art. 453 c.p.p., comma 1-bis, che qui interessa).
Il giudice investito del procedimento incidentale ex art. 299 c.p.p., nel caso in cui venga richiesta, sul presupposto della nullità dell'azione penale e del conseguente decreto di giudizio immediato, anche la scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare, deve limitarsi ad accertare se l'atto o gli atti del procedimento principale, che hanno segnato il passaggio di questo ad una fase successiva, sono giuridicamente esistenti; mentre non può accertare, neppure incidenter tantum, al fine di stabilire se il procedimento principale non si trovi effettivamente nella fase in cui esso appare, l'eventuale nullità dell'atto o degli atti di impulso che hanno determinato il progredire del procedimento principale, nelle sue diverse fasi e nei diversi gradi.
Come da costante insegnamento di legittimità, inoltre, in tema di decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, soltanto la mancata emissione degli atti che comportano il passaggio da una fase processuale all'altra, e non anche la loro invalidità, può dar luogo alla perdita di efficacia della custodia cautelare per superamento dei termini relativi alla fase precedente (Cass. pen., Sez. VI, n. 16542 del 19/04/2010, dep. 28/04/2010, Petrone, Rv. 247006, relativa propria ad una fattispecie di nullità del decreto di giudizio immediato; Sez. VI, n. 530 del 13/02/1995, dep. 6/04/1995, Greco, Rv.200916, in tema di nullità del decreto che ha disposto il giudizio).
3. Il giudizio immediato si pone in contrasto con la Costituzione?
Per completezza, infine, va detto che la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 455 c.p.p., sia pure con riguardo all'unico caso di giudizio immediato all'epoca previsto dall'art. 453 c.p.p., comma 1 (ma la questione si pone in termini analoghi con riguardo al nuovo caso di cui all'art. 453, commi 1-bis e ter), sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., in quanto precluderebbe alla difesa la possibilità di interloquire sulla richiesta di giudizio immediato del pubblico ministero. Il giudice delle leggi, nell'ordinanza n. 371 del 2002, ha osservato, da un lato, che i presupposti e la peculiare struttura del giudizio immediato non privano la difesa di esercitare le più opportune iniziative defensionali prima dell'emissione del decreto che dispone tale giudizio; e, dall'altro, che le peculiari esigenze di celerità e di risparmio di risorse processuali, connotanti il giudizio immediato, rendono non evocabili i principi del pieno contraddittorio e della parità delle parti.