Termine per il merito dell’opposizione in sede esecutiva: S.O.S. Sezioni Unite!
- 10-01-2019
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Nell'ambito delle opposizioni proposte in sede esecutiva, il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, fissato dal Giudice ai s...
Nell'ambito delle opposizioni proposte in sede esecutiva, il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 616 c.p.c. (e dell'art. 618, comma 2 c.p.c.), si intende rispettato con la tempestiva notificazione dell'atto di citazione ad opera della parte interessata, a nulla rilevando che l'iscrizione a ruolo della causa da parte dell'attore sia avvenuta dopo lo spirare di detto termine.
Il Tribunale di Udine, con un'articolata e ben argomentata ordinanza, prende posizione su un tema, quello dei termini per l'introduzione del giudizio di merito a seguito di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, che ormai da diverso tempo divide la giurisprudenza della Corte di Cassazione e che si è riproposto anche nel corso dell'anno appena terminato.
La questione ruota attorno ad una "infelice formulazione legislativa" degli artt. 616 e 618, comma 2 c.p.c., a mente dei quali il giudice dell'esecuzione, all'esito della fase cautelare sospensiva, fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo della causa a cura della parte interessata ed osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà.
Un primo e maggioritario orientamento in seno alla Suprema Corte sostiene, con un'interpretazione letterale dei richiamati artt. 616 e 618, comma 2 c.p.c., che il termine perentorio entro il quale introdurre il giudizio di merito riguardi appunto l'iscrizione a ruolo della causa, attesa la specifica indicazione riportata in entrambe le norme. La causa sarebbe, quindi, tempestivamente instaurata solo nel caso in cui l'iscrizione a ruolo avvenga prima del termine stabilito dal Giudice dell'esecuzione, indipendentemente dal fatto che il giudizio debba essere introdotto con citazione (per il rito ordinario) ovvero mediante ricorso depositato in cancelleria (per i c.d. riti speciali).
Un secondo orientamento - avallato da parte della dottrina - afferma, diversamente, che il termine fissato dal giudice dell'esecuzione debba ritenersi rispettato anche solo se prima del suo spirare sia avvenuta l'introduzione della causa di merito, nella forma richiesta dallo specifico rito con cui l'opposizione deve essere trattata: con la notificazione dell'atto di citazione per il rito ordinario oppure con ricorso depositato in cancelleria nei casi previsti dalla legge.
L'espressione "previa iscrizione a ruolo", difatti, non sarebbe applicabile ai giudizi da introdursi con citazione, poiché questi ultimi, a differenza di quanto avviene per il ricorso (dove introduzione e iscrizione a ruolo avvengono contestualmente), sono portati a conoscenza della controparte mediante notificazione e solo in un secondo momento avviene l'iscrizione a ruolo della causa.
Nel caso esaminato, l'attore aveva notificato l'atto di citazione relativo al merito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 616 c.p.c. due giorni prima dello scadere del termine indicato dal Giudice dell'esecuzione, salvo iscrivere a ruolo la causa successivamente alla scadenza dello stesso termine.
Il Giudice udinese ha ritenuto più corretto aderire al secondo orientamento proposto dalla Suprema Corte, poiché l'interpretazione offerta dal primo filone giurisprudenziale sarebbe in "contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione", per violazione del principio di uguaglianza, del diritto di difesa e di quello al giusto processo.
In particolare, si produrrebbe un'evidente disparità di trattamento a seconda che il giudizio di merito debba essere promossa con rito ordinario oppure con rito speciale.
"Ed infatti, il giudizio introdotto con rito speciale con ricorso depositato in Cancelleria e contestualmente iscritto a ruolo alla scadenza del termine fissato dal Giudice dell'esecuzione risulterebbe tempestivo, a differenza del giudizio introdotto con rito ordinario con atto di citazione notificato alla scadenza del termine ed iscritto a ruolo nei successivi cinque giorni, in quanto l'iscrizione a ruolo verrebbe in tal modo eseguita oltre il termine assegnato dal Giudice".
Il Tribunale di Udine osserva, altresì, che nel rito ordinario non sarebbe ammissibile procedere con l'iscrizione a ruolo della causa prima della notifica dell'atto di citazione, poiché, da un lato, la nota di iscrizione a ruolo priva dell'indicazione della data di notifica e dell'udienza di comparizione, oltre che di una copia dell'atto notificato, sarebbe nulla, perché priva dei requisiti minimi essenziali al raggiungimento dello scopo indicati all'art. 71 disp. att. c.p.c, e, dall'altro lato, la mancanza della preventiva notificazione dell'atto di citazione determinerebbe persino la totale assenza della lite tra le parti.
In definitiva, "ritenere, quindi, che il termine perentorio di cui all'art. 616 c.p.c. (e dell'art. 618 comma 2 c.p.c.) coincida con il termine per l'iscrizione a ruolo della causa e non con la notifica dell'atto di citazione e che la violazione di tale termine comporti l'improcedibilità del giudizio, determinerebbe una violazione anche del principio costituzionale del giusto processo". Il compimento dell'iscrizione a ruolo della causa ha la sola funzione di rimarcare la struttura bifasica del giudizio di opposizione, con cognizione sommaria nella prima fase e piena nella seconda.
Occorre osservare che quella offerta dall'ordinanza in commento è un'interpretazione che, come anticipato, trova solo parziale conferma nella giurisprudenza della Corte di Cassazione. La problematica sottesa, "figlia di un'evidente insipienza di tecnica legislativa", non è ancora stata risolta, tanto che, ancora nel 2018, il Supremo Collegio ha emesso due sentenze - la n. 1058/2018 fondata sull'orientamento maggioritario e la n. 19905/2018 motiviata sulla base dell'orientamento minoritario - dagli esiti diametralmente opposti.
Non ci si può, quindi, che associare all'auspicio del Tribunale di Udine di un intervento risolutore da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che porti definitiva chiarezza sulla questione.
Tribunale di Udine, ordinanza del 1° dicembre 2018
Autore: Enrico Villa