I costi dell'assicurazione non vanno computati se dal contratto nulla compare
- 15-01-2019
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L'annosa questione inerente la rilevanza degli oneri assicurativi, ai fini del calcolo dell'ISC/TAEG, è stata recentemente affrontata da una...
L'annosa questione inerente la rilevanza degli oneri assicurativi, ai fini del calcolo dell'ISC/TAEG, è stata recentemente affrontata da una pronuncia resa dal Tribunale di Avezzano che, in persona del Dott. Andrea Dell'Orso, chiarisce l'ambito di applicazione della normativa di riferimento e i parametri che concorrono alla composizione del predetto indice.
Preliminarmente, il Magistrato evidenzia la totale discrepanza dell'ISC/TAEG, rappresentativo del costo totale di cui all'erogazione di credito domandata, rispetto al diverso parametro - il TEG - che deve essere assunto quale elemento di riferimento ai fini del vaglio in punto di usura.
L'adito Giudicante osserva poi come, dal D.M. 08.07.1992, emerge la tipologia di oneri assicurativi di cui occorre tener conto ai fini della determinazione del costo del credito; in particolare, rilevano esclusivamente quelle polizze intese ad assicurare il rimborso del credito in caso di eventi legati alla morte e all'infermità del consumatore, qualora contrattualmente imposte.
Il che implica la tassativa esclusione, non soltanto di tutte quelle voci di costo inerenti le polizze assicurative, dirette a garantire il cliente da rischi di natura differente; ma anche di quegli oneri che - quand'anche riferibili ad eventi connessi alla vita del consumatore - non siano stati pattiziamente convenuti.
Dirompente, in tal senso, deve ritenersi la dichiarata incondivisibilità delle risultanze di cui all'espletata CTU tecnico-contabile. In ispecie, il professionista incaricato pur in difetto di un regolamento negoziale che prevedesse l'applicazione di polizze inerenti il rischio vita, ha ritenuto di dover egualmente considerare le stesse nel calcolo dell'ISC/TAEG, in quanto sottoscritte dal mutuatario. Una scelta quest'ultima, reputata dall'adito Giudicante in contrasto con quanto stabilito dal decreto ut supra, il quale prescrive di considerare le sole polizze sulla vita a condizione che la stipulazione delle stesse risulti imposta dalla parte mutuante.
Lapalissiana è, dunque, la trascurabilità di voci di costo accessorie ed eventuali, che non siano state convenute in contratto.
Dalla sentenza in commento emerge altresì come la pattuizione di interessi moratori non inerisce ad alcun profilo di vessatorietà, posto che "la previsione degli interessi moratori deve considerarsi in via di principio rimessa all'autonomia contrattuale, salva una valutazione di manifesta eccessività degli effetti economici determinati dallo loro applicazione in capo al mutuatario".
In ultimo, la pronuncia in discorso nega, concordemente a unanime giurisprudenza, la cumulabilità degli interessi corrispettivi e moratori al mero scopo di giustificare il presunto superamento del tasso soglia, ribadendo peraltro il carattere vincolante delle Istruzioni della Banca d'Italia che, in quanto norme tecniche autorizzate, sono suscettibili di qualificare l'usura in base a criteri oggettivi, garantendo la certezza dei rapporti giuridici.
Trib. Avezzano, 10 dicembre 2018, n.716
Autore: Diana Paola Franchetti