Mediazione nell’opposizione a decreto ingiuntivo: chi e quando farla

  • 17-04-2019
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Il Tribunale di Macerata, pronunciandosi in un caso di opposizione a decreto ingiuntivo, ha ribadito due principi applicati dalla giurisprudenza ma...

Il Tribunale di Macerata, pronunciandosi in un caso di opposizione a decreto ingiuntivo, ha ribadito due principi applicati dalla giurisprudenza maggioritaria in tema di mediazione obbligatoria. Da un lato, ha confermato che il termine di 15 giorni per la proposizione dell'istanza di mediazione obbligatoria debba considerarsi come perentorio; dall'altro, ha ribadito che l'onere di proporre tale istanza, in caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, grava, a pena di improcedibilità, sull'opponente e non sull'opposto.

Per quanto concerne il secondo punto, il Tribunale di Macerata si adegua a quell'orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 24629/2015) che individua nell'opponente il soggetto sul quale deve gravare l'onere della mediazione obbligatoria, atteso che tale onere deve allocarsi presso la parte che ha interesse al processo e ha il potere di iniziare il processo. Attraverso il decreto ingiuntivo, l'attore ha scelto la linea deflattiva coerente con la logica dell'efficienza processuale e della ragionevole durata del processo, per cui se "è l'opponente che ha il potere e l'interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore", e sull'opponente "che deve gravare l'onere della mediazione obbligatoria", perché è l'opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga".

La sentenza rappresenta l'epilogo di una vicenda giudiziaria in cui il Giudice istruttore, all'esito della prima udienza ex art. 183 c.p.c., aveva assegnato alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione; tuttavia, stante la mancata proposizione della domanda di mediazione da parte dell'opponente nel termine di 15 giorni, il Tribunale dichiarava l'improcedibilità dell'opposizione e, per l'effetto, la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo.

Tribunale di Macerata, 7 febbraio 2019, n. 278

 


Autore: Valter Villi