L'assegno di mantenimento non può essere diverso tra figli legittimi e naturali da diritt24.ilsole24ore.com
- 12-04-2011
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Corte di cassazione - Sezione I civile - Sentenza 11 aprile 2011 n. 8227
La parità di trattamento tra figli legittimi e naturali vale anche per l'obbligo di mantenimento. Il giudice, pertanto, non può liquidare alla mamma affidataria un assegno per il mantenimento del figlio legittimo che, tenuto conto del reddito complessivo dell'ex coniuge, incida sul mantenimento dei figli naturali avuti dall'uomo con la nuova compagna. Lo ha affermato la prima sezione civile della Cassazione con la sentenza 8227/2011 che ha accolto il ricorso di un padre condannato dalla Corte d'appello a versare un assegno per il figlio affidato alla madre dopo la separazione il cui importo era ritenuto troppo elevato. L'uomo, infatti, ha spiegato nel ricorso, aveva formato una nuova famiglia di fatto e aveva avuto due altri bambini, ma il suo reddito non gli consentiva di destinare anche a loro, detratte le spese fisse, un quota di mantenimento identica a quella disposta per il figlio legittimo. Inevitabile quindi la richiesta di riduzione dell'importo del mantenimento. La Cassazione, nel decidere la questione, ha accolto la domanda e, considerato il reddito complessivo dell'uomo, ha rideterminato al ribasso il mantenimento per il figlio legittimo. In particolare la Suprema corte ha chiarito che con l'articolo 261 del Cc il legislatore ha affermato il principio di parità di trattamento da parte del genitore dei figli naturali e legittimi, e, quindi, di parità di trattamento anche per quanto riguarda l'obbligo di mantenimento.